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Il prepensionamento dei lavoratori disabili
La Legge
23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori
sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata
riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o
assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente
svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il
beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di
contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o
sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque
anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata
fissata al 1 gennaio 2002.
È il caso di precisare che la disposizione non riguarda i lavoratori
parenti di persone con handicap grave. L'INPS (n.
29 del 30 gennaio 2002) e l'INPDAP (n.
75 del 27 dicembre 2001) hanno diramato sull'argomento proprie
circolari applicative.
Le indicazioni INPS
L'INPS nella propria Circolare (29/2002)
ha evidenziato alcune rilevanti precisazioni.
Si conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per
ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di
contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà
riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi.
I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto
invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le
altre invalidità) o in quanto sordomuti. Per gli anni, pur lavorati, in
cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura
inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è
ammissibile.
Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è
utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e
dell'anzianità assicurativa, quindi incide positivamente anche
sull'ammontare della pensione che il lavoratore riceverà.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei
requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso
da quello della pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Le indicazioni INPDAP
L'INPDAP, l'Istituto che assicura buona parte dei dipendenti pubblici, dà
indicazioni analoghe a quelle fornite dall'INPS in merito al trattamento
economico e alle condizioni generali.
Dalla lettura della norma originaria (Legge
388/2000) permaneva inoltre il dubbio legato alla decorrenza del
calcolo dei contributi figurativi. Ci si chiedeva cioè se si dovesse
iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall'inizio della carriera
lavorativa oppure dal momento in cui il lavoratore si era visto
riconoscere l'invalidità.
L'INPDAP adotta esplicitamente questa seconda lettura. Quindi, per fare un
esempio, se un lavoratore si è visto riconoscere l'invalidità civile
superiore al 74% solo nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1978,
l'inizio del computo dei due mesi decorrerà dal 1991 e non dal 1978.
Fanno fede le certificazioni rilasciate dalle Commissioni preposte
all'accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le
dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o
sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento
obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL
o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione
dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di
servizio.
Un'indicazione particolare riguarda poi quegli invalidi civili che, per
effetto dell'articolo 9 del Decreto
Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, hanno ottenuto l'elevazione
della riduzione della capacità lavorativa da due terzi al 74%. Ricordiamo
che quell'articolo aveva elevato il limite di invalidità civile, previsto
per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, da 67% al 74% facendo
però salvi i diritti acquisiti dagli invalidi che già godevano di quella
provvidenza. L'INPDAP precisa che hanno diritto ai benefici in questione
solo quegli invalidi che siano in possesso di una certificazione di
invalidità effettiva e dichiarata superiore al 74%.
Una successiva Circolare INPDAP (8
luglio 2003, n. 36) ha precisato che nel caso vi sia un miglioramento
delle condizioni generali del lavoratore tali da comportare una riduzione
dell'invalidità riconosciuta inferiore al 74%, i contributi figurativi
vengono computati limitatamente al periodo in cui era certificata la
percentuale di invalidità richiesta.
Per i lavoratori sordomuti invece il calcolo inizia sempre dalla data di
avvio dell'attività lavorativa; tale disposizione è motivata dalla
definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o
durante l'età evolutiva.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
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