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Invalidità
Civile: nuova procedura
L'art. 20 del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in
materia di invalidità civile”, attribuisce all'INPS nuove
competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile,
sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere
tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei
relativi benefici.
La nuova normativa rivede profondamente le modalità di presentazione
delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la
concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.
L'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il
disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione
dell’articolo 20 della legge n. 102/2009 (msg. 24477 del
29/10/2009).
Le novità sostanziali sono sinteticamente:
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate all'Inps
esclusivamente in via telematica;
• l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le
domande alle ASL;
• le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS
quale componente effettivo.
INNOVAZIONI DAL 1 GENNAIO 2010
Dal 1° gennaio 2010 il
processo di accertamento sanitario di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità, sarà
caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
• la certificazione sanitaria, compilata on line dal medico
certificatore, attiva l’input per una nuova istanza di
riconoscimento dello stato invalidante;
• alla domanda, compilata anch'essa on line, verrà abbinato il
certificato precedentemente acquisito;
• completata la connessione tra i due moduli (certificato e
sezione domanda), il sistema ne consente l'inoltro telematico
all'INPS direttamente da parte del richiedente o per il tramite l'ANMIC
o altre associazioni o patronati;
• in fase di accertamento sanitario, la composizione delle
Commissioni ASL, che già prevedeva per l'invalidità civile un
medico di Categoria ANMIC, è integrata dalla presenza di un
medico dell'INPS;
• i verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a
disposizione degli uffici amministrativi per gli adempimenti
conseguenti;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime
dalla Commissione Sanitaria previa validazione da parte del
Responsabile del CML territorialmente competente, allorché
comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno
luogo all’immediata verifica dei requisiti socio economici, al
fine di contenere al massimo i tempi di concessione ;
• gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a
maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame
degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita. In ogni
caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere
i tempi dell’eventuale concessione;
• la Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio
complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre
posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con
disposizione di nuova visita. ;
• l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso.
Nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle
operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico
INPS.
DOMANDA
L'art. 20 riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni
civili (invalidità, cecità e sordità) che le domande di
accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità
(L. 68/1999). La disposizione presuppone che esistano una rete e una
modalità di comunicazione uniformi su tutto il territorio nazionale
che consentano il passaggio dei dati in tempo reale (comma 3).
La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:
1. la compilazione del certificato medico (digitale);
2. la presentazione telematica all’INPS direttamente, tramite l'ANMIC
o un patronato o altre associazioni di categoria dei disabili.
Per poter compilare la certificazione medica on line, i medici
dovranno essere abilitati (msg. 29389 del 16/12/2009, 29472 del
17/12/2009 e 29596 del 18/12/2009).
Completata
l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una
ricevuta con un numero di certificato, che il medico stesso consegna
al richiedente affinché lo utilizzi per l'abbinamento della
certificazione medica alla domanda. Il certificato medico, deve
essere abbinato alla domanda entro il tempo massimo di trenta giorni
dal suo rilascio; superato tale termine, il numero di certificato
impresso sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro
telematico delle domande.
La sezione domanda, deve contenere:
• dati anagrafici e di residenza, completi di codice fiscale ;
• tipologia della domanda: invalidità, cecità, sordità,
handicap, disabilità (un’ unica domanda può contenere più
richieste);
• primo riconoscimento/aggravamento;
• dati anagrafici eventuale tutore;
• indicazione di domicilio provvisorio;
• indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in
tutte le sue parti. Ad invio correttamente avvenuto il sistema
rilascia ricevuta dell’accettazione della domanda contenente:
• Sede Inps presso cui è stata presentata la domanda;
• anagrafica dell’istante;
• data di presentazione;
• accertamento/i richiesto/i;
• eventuale Associazione di categoria (ANMIC) o patronato
(identificativo interno );
• numero di protocollo della domanda;
• numero Domus.
AL fine di consentire la definizione delle date di visita
contestualmente alla presentazione della domanda, l’Inps mette a
disposizione delle ASL un sistema di gestione di un’agenda
appuntamenti per la calendarizzazione delle visite e di invito a
visita.
Pertanto nella ricevuta, come valore aggiunto, potrà essere è
presente la data di convocazione a visita .
Il cittadino può, in caso di impedimento, modificare la data di
visita proposta dal sistema una sola volta ed entro limiti di tempo
predefiniti. Se assente alla visita, verrà comunque nuovamente
convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà
considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con
perdita di efficacia della stessa.
ACCERTAMENTO SANITARIO
L’istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal
medico INPS. L'istante può,
qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare,
attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare.
Infatti il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via
telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il certificato medico di
richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già
fissata per la visita ambulatoriale.
Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla
certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza
sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale
disposizione di una nuova visita. In ogni caso, la razionalizzazione
del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale
concessione.
Contestualmente alla emanazione delle nuove disposizioni in materia,
il Ministero della Salute ha nominato una Commissione con il compito
di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità
(comma 6).
VERIFICHE ORDINARIE
L’Istituto effettuerà delle verifiche ordinarie nella misura tra il
2 ed il 5% sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica
ASL, indipendentemente dal loro esito, attraverso un controllo da
parte di Centri Medico Legali dislocati in regioni diverse da quelle
in cui è avvenuto l'accertamento, al fine di realizzare obiettivi di
omogeneizzazione valutativa con modalità di interazione territoriale.
VERIFICHE STRAORDINARIE
Il piano di verifiche straordinarie sulla permanenza dello stato
invalidante programmato per l'anno 2010, prevede l'effettuazione di
100.000 visite.
FUNZIONE DI CONCESSIONE
La concessione delle provvidenze economiche è espressamente
attribuita alle Regioni dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate
all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni
concessorie per l'invalidità civile, cecità, sordità, handicap e
disabilità.
Per i verbali che possono dare diritto ad un riconoscimento economico,
l’interessato viene invitato a completare, l’inserimento dei dati
necessari per l’accertamento dei requisiti socio-economici e della
modalità di pagamento richiesta.
Sulla scorta dei dati comunicati, gli uffici INPS competenti
effettueranno i controlli amministrativi e reddituali e, se viene
riconosciuto il diritto, procederanno alla liquidazione della
prestazione economica.
All’interessato verrà inviata comunicazione di erogazione o
reiezione della prestazione.
RICORSI
Avverso il mancato riconoscimento sanitario
è ammesso il solo ricorso in giudizio entro 180 giorni - a pena di
decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. Le recenti
innovazioni non prevedono l'introduzione del ricorso amministrativo né
di altre forme di contenimento del contenzioso.
La recente normativa introduce la qualificazione dell’Inps come unico
legittimato passivo.
L'Inps diventa unica “controparte” nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed assistenziali. Nel caso in cui il Giudice nomini un consulente
tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’
Inps. Il consulente nominato ha l'obbligo, a pena di nullità, di
inviare apposita comunicazione sull'inizio delle operazioni peritali
al direttore della sede provinciale dell’Inps competente (comma 5).
(fonte .Inps.it)
ANMIC
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