CAPO I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Articolo 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità
per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,
dal Ministero della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione
mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle
leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di
guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla
prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non
vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si
intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici
non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n.
113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non
vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio
1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per
gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20
maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per
l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di
disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d) ,
l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto
di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili
continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti
che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano
acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
Articolo 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e
le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di
relazione.
Articolo 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella
seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di
nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo
della solidarietà sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso
di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto
nei soli servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo
sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi
sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa
effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la
procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il
periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina
prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che
vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e
successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n.
113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Articolo 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge
ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a
nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n.
300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990,
n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio
o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una
quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma,
della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal
contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori
dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il
telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non
possono essere computati nella quota di riserva di cui
all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità
lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti
inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo
di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a
mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente
alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori
non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di
cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività
compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano
anche al personale militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento
mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni
possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento
delle relative attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni , che abbiano le adeguate competenze tecniche,
risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali
associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti
previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai
fini del finanziamento delle attività di riqualificazione
professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo
comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le
spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge
5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo
parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di seguito denominata "Conferenza unificata".
Articolo 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata,
sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici , non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o
la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina
altresì la misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel
settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono
altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici
e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro attività,
non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a
domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo
dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella
misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e
sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al
comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di
adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può
essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per
cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è
disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità
relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze
a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati
la compensazione può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Articolo 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
di seguito denominati "uffici competenti", provvedono,
in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite,
alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli
interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla
presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta
delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e
delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente rappresentative"
sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più
rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e
medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi
dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento
alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla
valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione
degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1".
CAPO III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Articolo 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone
richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso
la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste
sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che
occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le
organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni
in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge
hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva
quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a
concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che
esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in
materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente
legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base
nazionale.
Articolo 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che
risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di
cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente
legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le
abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il
grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da
assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco,
con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati
applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione
degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di
cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento
nell'azienda.
Articolo 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal
momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori
disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la
qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di
lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche
simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o
tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei
prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di
lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I
datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del
presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo
13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e
modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e
con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere
definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici
settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli
uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi
dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che
i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono
pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti
al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di
lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici
competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una
convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11,
comma 4, della presente legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore
invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale
del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti
ed all'autorità giudiziaria.
Articolo 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si
applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi
e dai contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o
di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il
disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle
medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se,
a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione
di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia
incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o
tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla
variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto
alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono
effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente
legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di
accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il
rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche
attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro,
la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di
reinserire il disabile all'interno dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei
confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono
annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il
numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della
presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di
dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione
del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento
obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità
di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette
liste.
CAPO IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Articolo 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la
facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto
di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi
di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito
negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da
cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione
del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori
di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della
presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento
di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà
di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili
anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17
e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri
soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di
deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo
del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti
di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al
lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri
di orientamento professionale e degli organismi di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività
di sorveglianza e controllo.
Articolo 12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9
e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e
con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso
i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si
impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del
comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6,
non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il
datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30
per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del
disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo
3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale
ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1 con oneri
retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi
ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può
eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si
impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere
inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al
libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di
svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del
comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e
con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Articolo 13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli
uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati,
sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle
disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di
otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi
ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al
79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle
regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri
a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro
competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con
indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse
eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per
la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in
base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle
tabelle citate nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la
rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai
datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della
presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività
di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un
massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve
per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro
sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità
civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al
comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento è autorizzata la spesa di lire lire 40 miliardi per
l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a
verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del
presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme
non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in
quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per
la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di
cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste.
Articolo 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in
modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente
legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di
natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge,
che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione
lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13 , comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità
della presente legge.
CAPO V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che
non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di
lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente
legge sono disposte dalle direzioni provinciali
del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di
cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle
disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni
penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul
pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale
risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la
quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro
stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari
a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni
cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
Articolo 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i
concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione
pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato
di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati
nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole
funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della
sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.
Articolo 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione
del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena
l'esclusione.
Articolo 18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se
superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali
cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai
sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in
favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più
di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta
quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e
privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo
7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le
relative norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data
risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli
uffici competenti senza necessità di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti
si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Articolo 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle
materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme
di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni della presente legge.
Articolo 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni
due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione
sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei
dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono
tenute ad inviare al Ministro stesso.
Articolo 22.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5,
commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18,
comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano
in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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