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Iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio
Requisiti:
Invalidi civili in età lavorativa con invalidità superiori al 45 %. Ciechi civili Sordomuti Invalidi del lavoro con invalidità pari o superiore al 33% accertata dall' INAIL Invalidi di guerra Età massima 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Età lavorativa:
Riferimento articolo 1, comma 1 della legge 12 Marzo 1999 n° 68. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il concetto di età lavorativa è utilizzato nell'accezione di " idoneità a svolgere mansioni lavorative " individuandola nel limite minimo di 15 anni e in quello massimo dell'età pensionabile ( quindi 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini ). Connessi all'accertamento di tale condizione è per alcuni l'iscrizione nell'elenco dell'ufficio del collocamento in attesa di lavoro, per altri il diritto al conseguimento dell'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 Marzo 1971 n° 118 , da parte degli invalidi civili parziali. Nel caso di uno studente maggiorenne la Corte Costituzionale ha recentemente affermato che vi è una parità di valore tra il certificato di frequenza e quello d’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, ai fini del diritto all’assegno mensile come invalido civile parziale.
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A.N.M.I.C.
Sede Provinciale Perugia |
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