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Indennità di accompagnamento

per l’anno 2004

 

Beneficio istituito con la legge 11 febbraio 1980 n. 18

L’importo per il 2004  è di € 436,77 mensili per 12 mensilità.

 

Aventi diritto:

  • Cittadini totalmente inabili per minorazione fisiche o psichiche che comportino l’impossibilità per il soggetto di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
  • Cittadini totalmente inabili con difficoltà persistenti a compiere gli atti quotidiani della vita

per cui necessitano di assistenza continua.

  • Cittadini ultrasessantacinquenni totalmente inabili   con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con  necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

La legge ha precisato che:

  • l’I.A. non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa( Legge n. 508 del 21 novembre 1988 che ha modificato la legge istitutiva ).
  • non è concessa a coloro che, pur avendone i requisiti siano ricoverati gratuitamente in istituto o in lungodegenza o in riabilitazione
  • l’ I.A. può essere concessa anche temporaneamente a seconda del tipo di infermità e può essere confermata o sospesa a seguito della chiamata a visita medica di accertamento nei giorni prossimi alla scadenza.
  • l’ I.A. può essere corrisposta ai minori anche al disotto dei 15 mesi(  sentenza della Cassazione n. 11329 del 7 giugno 1991 )
  • al compimento del 18° anno di età, l’invalido è chiamato a visita medica per accertare se sussistano i requisiti per il mantenimento di tale beneficio
  • l’ I.A. è cumulabile con la pensione di inabilità e non è sottoposta a limiti di età o di reddito
  • ai ciechi assoluti pluriminorati spetta il cumulo delle indennità stesse.

         

GLI ADEMPIMENTI ANNUALI PER IL MANTENIMENTO DELL' ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il diritto a ricevere un'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua, al solo titolo della minorazione.

Tuttavia questo diritto è condizionato al fatto che il percettore dell'indennità in esame non risulti ricoverato presso un istituto di assistenza con costi della retta completamente a carico degli enti pubblici (quindi a titolo gratuito).

L'accertamento dell'inesistenza di tale diritto, in capo al beneficiario, comporterà l'obbligo di restituzione delle somme, indebitamente incamerate, in aggiunta agli interessi legali.

Per tale motivo il titolare del suddetto trattamento di indennità o il suo tutore, sono tenuti a presentare annualmente alla Prefettura, al Comune o all' Asl entro il 31 marzo, una dichiarazione di responsabilità con la quale si attesti che il beneficiario dell'indennità di accompagnamento non risulta ricoverato in un istituto a titolo gratuito o nel caso di ricovero a pagamento, l'indirizzo ed il nome dell'istituto unitamente al costo della retta di base sostenuta.

Tale adempimento è disposto dall' art. 1 comma 248 della Legge n. 662/1996 che stabilisce a carico dell'invalido civile titolare di indennità di accompagnamento o di chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare, entro il31 marzo di ogni anno, alla Prefettura, al Comune o all'unità sanitaria locale competente per territorio una dichiarazione di responsabilità con la quale va attestato se esista o meno un ricovero e, nel caso affermativo, se il costo della retta è completamente gratuito o a pagamento.

A partire dall'anno 2000 il modello ICRICOI viene inviato al beneticiario del suddetto trattamento dall'Inps, unitamente al modello ObisM.

Per compilare il modello basterà indicare le generalità complete del beneficiario del trattamento e barrare la casella in cui si specifica« di non essere ricoverato in istituto» (se l'interessato non risulta effettivamente ricoverato) oppure quella «di essere ricoverato in istituto» indicando nome ed indirizzo dell'istituto di ricovero e se il ricovero e a titolo gratuito o a pagamento (in quest'ultimo caso bisognerà fare riferimento alla sola parte di retta definita «retta base» e non anche alla parte relativa ai servizi accessori che sono comunque compresi nella retta stessa.

Ma il termine del 31 marzo (entro il quale è necessario presentare la dichiarazione di responsabilità) produrrà i suoi effetti anche ai fini della permanenza dell'iscrizione del soggetto invalido nelle liste di collocamento obbligatorio.

Entro tale data l'invalido è tenuto a presentare alla prefettura, al Comune o all'unità locale competente per territorio una dichiarazione di responsabilità dalla quale emerge la permanenza dell'iscrizione dell'invalido civile nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.

Considerando che l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 stabilisce che a favore di chi è stato accertato invalido civile spetta un assegno mensile che può essere revocato, su segnalazione degli uffici del lavoro, se risulta che il beneficiario non accede a posti di lavoro confacenti alle proprie condizioni fisiche.

Tale ulteriore adempimento potrà essere assolto indicando nel modello ICINCOloitre alle generalità complete dell'invalido civile anche la permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio.

        

A.N.M.I.C. Sede Provinciale  Perugia
Via M. Angeloni, 43/G - 06124 Perugia
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