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Legge finanziaria 2002
Incrementi in favore di percettori di pensione di invalidità
Roma, 22 dicembre 2002
Legge finanziaria 2002
art. 38
Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e
fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per 13
mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai
titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'Inps ai sensi dell'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi
criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti
benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta,
fino a un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di
contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di
contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai
soggetti di età pari o superiore a 60 anni, che risultano invalidi civili
totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che
siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge
12 giugno 1984,n.222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti
condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o
superiori a 6.713,98 euro.
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore
a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo
annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle
lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non
comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98
euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'Inps, per periodi anteriori al 1°
gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti
medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'Irpef
per l'anno 2000 di un importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di
cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini
dell'Irpef per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa
luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo
riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in
misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato
ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente
comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo
del pensionato medesimo.
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