|
(Pubblicato sullla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03.07.01)
IL MINISTRO DELLA SANITA
Vista la legge 24 ottobre 2000,
n. 323, recante "Riordino del settore termale";
Visto, in particolare, l'art. 4,
comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con
proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento
è assicurata l'erogazione delle cure termali a carìco del
Servizio sanitario nazionale;
Considerato che il Consiglio
superiore di sanità - Sessione XLIV, nella seduta del 21 febbraio
2001, ha espresso il parere che l'individuazione delle patologie
debba essere effettuata sulla base di studi scientifici <<la
cui qualità si dovrà riflettere anche nella pubblicazione su
riviste internazionali con referaggio e ad alto fattore di
impatto";
Considerato che lo stesso
Consiglio ha espresso parere favorevole alla proroga, in via
provvisoria, della validità dell'elenco delle patologie approvato
con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994
(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995);
Ritenuto, pertanto, dì prorogare
la validità dell'anzidetto elenco per il periodo occorrente
all'effettuazione di tali studi scientifici e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2005;
Decreta:
Le patologie per le quali, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del
Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco
approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre
1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995).
Il presente decreto sarà
sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2001
|