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DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Ai Dirigenti centrali e periferici
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professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
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controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e
casse
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la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Provvidenze a favore di genitori di disabili gravi.
SOMMARIO: Secondo l'art. 42 del D. lgs. N.
151/2001, i riposi ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992 e il
congedo straordinario dell'art.80, comma 2, della legge n.338/2000
possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni
conviventi anche se l'altro genitore non lavora. Per i non
conviventi va dimostrata la continuità e di esclusività
dell'assistenza.
I riposi e i congedi previsti per i genitori sono riconosciuti
anche agli affidatari di handicappati gravi.
1) T. U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92
e congedo straordinario per figli handicappati.
Il Decreto legislativo 26.3.2001, n.151,
recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e di sostegno della maternità e della paternità,
emanato a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e
pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta
Ufficiale del 26.4.2001, ha provveduto ad armonizzare e coordinare
la relativa disciplina, intervenendo, tra l'altro, in materia di
agevolazioni a favore dei genitori di disabili gravi.
In particolare, l'art.42, ultimo comma, del
suindicato testo unico, entrato in vigore il 27.4.2001, tratta dei
permessi ai genitori (1), ai sensi dei commi 2 e 3 della legge
104/92 e del congedo straordinario di 2 anni illustrato con
circolare n.64/2001. L'articolo suddetto chiarisce che i riposi, i
permessi e i congedi, ivi previsti, spettano al genitore
lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto, con
la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo alle
agevolazioni previste, anche quando l'altro genitore non svolge
attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla
maggiore età (con diversa disciplina, di seguito illustrata, per
quanto attiene ai figli maggiorenni non conviventi con il
richiedente) del figlio portatore di handicap grave.
Le innovazioni introdotte, che modificano, sul
particolare aspetto, le istruzioni fornite con circ.n.133/2000
(permessi giornalieri) e circ. n. 64/2001 (congedo straordinario),
riguardano in particolare i genitori di figli disabili
maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire dei permessi di
cui alla legge 104/92 e dei benefici di cui all'art.80, comma 2.
della legge 388/2000 , anche nel caso in cui uno dei genitori non
abbia diritto ai permessi (ad esempio, perché non lavora) con la
differenza che:
- in caso di figlio maggiorenne convivente con
il genitore richiedente, è senz'altro possibile l'applicazione
del criterio suddetto oltre che nel caso in cui l'altro genitore
non lavora, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia
altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al
disabile;
- in caso di figlio handicappato maggiorenne
non convivente con il richiedente, secondo quanto previsto al
comma 3 del suindicato articolo 42, è necessario che ricorrano i
requisiti della continuatività ed esclusività dell'assistenza;
si confermano su tale aspetto le disposizioni di cui alle circ.133/2000
e 164/2001. In particolare, per quanto attiene all'esclusività,
se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti
altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori, in
grado di prestare assistenza, non sono concedibili né i permessi
ex lege 104/92 né il congedo ex lege 388/2000.
Pertanto, in relazione a quanto suddetto, nel
precisare che i giorni di permesso ex lege 104/92 e il congedo di
cui al comma 2 dell'art.80 della legge n.388 del 23.12.2000,
spettano con le nuove regole in tema di genitori di figli
maggiorenni - sempreché ricorrano tutte le altre condizioni
richieste per il conseguimento del relativo diritto - dalla data
di entrata in vigore del succitato Testo Unico (27.4.2001), si
conferma che i permessi ed il congedo suindicati non possono
essere fruiti contemporaneamente, secondo i criteri di cui alla
circ.n.64/2001.
Il medesimo art. 42, prevede, al quarto comma,
che i riposi e i permessi ai sensi dell'art.33 comma 4, della
legge n.104/92, possono essere cumulati con il congedo parentale
ordinario (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi
per il padre, con un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da
entrambi) e con il congedo per la malattia del figlio.
Al riguardo, restano fermi i criteri di cui
alla circ.n.80 del 24.3.95, in materia di cumulabilità tra i
giorni di permesso ex lege 104/92 e i congedi per la malattia del
medesimo figlio (2) e i criteri relativi all'impossibilità di
fruire contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella
stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei suindicati
permessi di cui alla legge 104/92.
Invece, in base a quanto previsto dal comma 4
dell'articolo in esame, è possibile godere, contemporaneamente,
da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte
dell'altro dei permessi di cui alla legge 104/92; pertanto, sono
da intendersi modificate, su tale punto, le disposizioni di cui
alla circ.n.80/95, da ultimo citata.
Sull'argomento, si chiarisce che il comma 4
dell'articolo 42 del T.U. suddetto, a proposito della cumulabilità
dei congedi ora indicati fa esplicito riferimento soltanto
all'art. 33 della legge 104/92: di conseguenza, non è possibile
la fruizione contemporanea del congedo parentale (astensione
facoltativa) e del congedo straordinario retribuito di 2 anni di
cui all'art. 80 della legge n. 388/2000, (ora comma 5, art.42 del
T.U.). Pertanto, in proposito, continuano a trovare applicazione
le disposizioni di cui alla circ. n.64/2001, punto 7.
Inoltre, l'art.45, comma 2, del T.U. in
questione, riconosce la titolarità del diritto ai riposi,
permessi e congedi, spettanti ai genitori, anche a quelli adottivi
e agli affidatari (generalmente si tratta di due genitori con
figli, oppure di una persona singola), realizzando la necessaria
integrazione tra il riferimento, contenuto nei commi 1 e 3
dell'art. 33 della legge 104/92, ai genitori adottivi e
l'estensione prevista nel comma 7 del medesimo articolo agli
affidatari.
Da ciò discende che agli affidatari spettano,
secondo le istruzioni che seguono, sia i giorni di permesso di cui
alla legge 104/92 come già previsto, sia il congedo retribuito di
due anni di cui alla legge 388/2000.
Al riguardo, si premette che:
- l'affidamento può riguardare soltanto soggetti minorenni
(art.2, legge 149/2001);
- l'affidamento è concesso per un periodo massimo di due anni,
rinnovabile non oltre la maggiore età dell'affidato;
- gli "affidatari" sono individuabili
esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento di
affidamento, da produrre a cura degli interessati alla Sede INPS
competente.
Non rientra nell'ipotesi di
"affidamento" il caso in cui il disabile minorenne,
secondo quanto si rileva dal comma 2 dell'art.2 della legge n.149
del 28.3.2001 (riguardante disposizioni in materia di adozione e
di affidamento di minori), venga "inserito" in comunità
di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o
privato. In questi casi il provvedimento sarà, appunto, di
"inserimento" e non di "affidamento", con la
conseguenza che in tali ipotesi non saranno estensibili i benefici
riconosciuti agli "affidatari".
Ciò premesso, agli affidatari spettano, non
solo, come già detto, i giorni di permesso di cui alla legge
104/92 - con l'applicazione delle disposizioni dettate in materia,
in particolare quelle attinenti ai soggetti disabili minorenni -
ma, dalla data del 27.4.2001, anche il congedo straordinario
retribuito di 2 anni ex art.80, comma 2 della legge 388/2000.
Il congedo di cui trattasi, spettante secondo i
criteri di cui alla circ. n.64/2001, è fruibile non oltre la
scadenza del periodo dell'affidamento (che può essere, come
suddetto, pari o inferiore ai due anni). Se trattasi di un
affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il
congedo sarà ovviamente fruibile solo alternativamente e spetterà
tra tutti e due gli affidatari un periodo complessivo di congedo
non superiore alla durata del periodo dell'affidamento ed entro il
limite massimo tra i due, di due anni. Ove il congedo
"straordinario" sia stato fruito per un periodo
inferiore, il periodo restante potrà essere fruito da eventuale
altro affidatario, che subentri ai precedenti affidatari, sempre
nei limiti della durata dell'affidamento e del massimo di due
anni.
In analogia ai criteri che regolano la concessione del congedo
ai genitori, se il congedo in questione è stato fruito da uno o
più affidatari per la durata di due anni, non sarà più
possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
2) Modulistica
Si allegano in fac-simile (all. 1 e 2) i nuovi
moduli di domanda che, come anticipato con messaggio n. 395 del
4.4.2001, tengono conto delle innovazioni ora introdotte. In
particolare nel mod. hand 4 sono stati esplicitati i nuovi criteri
in tema di genitori di figli maggiorenni e di fruibilità in caso
di affidamento; nel mod. hand 5, invece, sono soltanto stati
aggiornati i richiami legislativi al nuovo T.U..
Con l'occasione, si fa presente che in caso di modifica dei
periodi richiesti o comunque di altri dati della domanda, mod.
hand 4 o hand 5, (circ.64/2001 punto 5), sulla nuova domanda,
diretta a rettificare la precedente, deve essere evidenziata la
dicitura "La presente domanda annulla la precedente
presentata il…" o altra analoga.
3) Lavoratori a tempo determinato. Legge
388/2000, art.8. (ora T.U., d. lgs. n.151/2000, art.42)
Facendo seguito alla riserva di istruzioni, di
cui alla circ. n.64/2001, relative ai lavoratori di cui
all'oggetto, si precisa che agli stessi, tranne che alle categorie
già escluse dalla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92
(lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari,
lavoratori agricoli giornalieri), possono essere riconosciuti i
benefici previsti dalla legge sopra indicata, con l'applicazione
dei criteri di cui alla citata circ. n. 64/2001 e di quelli
dettati con la presente circolare.
Al riguardo, si invitano le Sedi competenti a
voler attentamente verificare, anche attraverso controlli
ispettivi, la reale costituzione del rapporto di lavoro.
Ovviamente il congedo stesso è limitato alla durata del rapporto
di lavoro stesso.
4) Chiarimenti
a) Circ. n.64 del 21.3.2001. Congedo straordinario legge
388/2000, art.80
Con circ. n. 64 del 15.3.2001, è stato fatto
presente che per poter beneficiare del congedo di due anni
retribuito, di cui all'art.80 della legge 388/2000 (ora art.42,
comma 5, del più volte citato T.U.), è necessario che l'handicap
in situazione di gravità sia stato accertato da almeno cinque
anni decorrenti dalla data del rilascio del relativo attestato da
parte della Commissione medica della competente ASL, salvo che
nello stesso sia indicata una diversa decorrenza. In proposito, si
chiarisce che tale diversa decorrenza, rispetto alla data di
rilascio del suindicato attestato, può essere individuata
soltanto nella data della domanda di riconoscimento della gravità
dell'handicap. In sostanza non sono ammissibili - anche secondo
orientamenti ministeriali - dichiarazioni di preesistenza delle
condizioni di gravità dell'handicap, rispetto alla domanda.
Inoltre, si conferma che l'accertamento della
gravità dell'handicap può essere effettuato soltanto
dall'apposita Commissione, di cui all'art.4 comma 1 della legge
104/92, la cui composizione ha caratteristiche ben individuate dal
comma stesso. Pertanto, successive dichiarazioni rilasciate dalle
ASL attestanti che l'accertamento suddetto è stato effettuato a
suo tempo (in genere si tratta di accertamenti di invalidità
civile, sia pure con il riconoscimento del diritto all'indennità
"di accompagnamento") non possono essere, parimenti,
prese in considerazione.
b) Circ. n.133 del 17.7.2000: legge 104/92 art.33. (Congedi
ordinari per handicappati)
Al punto 2.5 della circolare in oggetto è
stato fatto presente che il mancato possesso di patente da parte
di un familiare, non lavoratore, convivente con il soggetto
handicappato, può essere uno dei motivi per la concessione dei
permessi di cui alla legge104/92 a favore di familiare lavoratore
convivente. In proposito si chiarisce che il possesso di patente
da parte di un familiare convivente non lavoratore, non è di per
sé motivo sufficiente per escludere dalla fruizione dei permessi
stessi un altro familiare lavoratore non convivente con il
soggetto handicappato se il familiare non lavoratore convivente è
impossibilitato a prestare assistenza per una delle motivazioni
indicate al punto2.5. della suindicata circ.133/2000.
D'altra parte il mancato possesso di patente,
da parte del familiare non lavoratore convivente con il soggetto
handicappato, neppure è, di per sé, motivo sufficiente per la
concessione costante e duratura dei permessi in questione a favore
di altro familiare lavoratore, convivente o meno, in possesso di
patente di guida, essendo la concessione dei permessi stessi
legata, in tale caso, alla mancanza in loco di servizi di
trasporto riservati ai disabili, messi a disposizione da pubbliche
strutture (circostanza che deve essere comprovata mediante
dichiarazione di responsabilità), sia alla dimostrazione,
documentata, della necessità di trasportare il disabile in
determinati giorni, per motivi di cura, in particolari strutture.
In altri termini la concessione dei permessi è riconoscibile,
solo se per il disabile stesso non è disponibile altro servizio
di trasporto, garantito in genere dalle ASL o dai servizi
assistenziali comunali, e soltanto per i giorni in cui è
rilevabile la necessità stessa, che ovviamente può essere anche
ricorrente e fissata in date prestabilite.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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(1) I permessi ai parenti ed affini non sono disciplinati dal T.U.;
si continuano pertanto ad applicare le disposizioni già impartite
in proposito.
(2) La compatibilità è ammissibile anche in caso di malattia
del figlio di età superiore ai tre anni; infatti l'art. 3, comma
4 della legge n. 53/2000 (che ha sostituito l'art. 15 della legge
1204/71, ora sostituito a sua volta dall'art. 47, comma 2, del
T.U. sulla maternità) prevede la possibilità di assenze - non
retribuite - dal lavoro (entro un massimo di 5 gg. annui) anche
per i figli di età compresa tra i tre e gli otto anni
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