DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
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Dirigenti centrali e periferici
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Direttori delle Agenzie
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Coordinatori generali, centrali e
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Roma, 15 marzo 2001
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periferici dei Rami professionali
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Coordinatore generale Medico legale e
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Dirigenti Medici
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Circolare n. 64
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e, per conoscenza,
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Presidente
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Consiglieri di Amministrazione
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Presidente e ai Membri del Consiglio
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di Indirizzo e Vigilanza
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Presidente e ai Membri del Collegio dei
Sindaci
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Magistrato della Corte dei Conti delegato
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all’esercizio del controllo
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Presidenti dei Comitati amministratori
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di fondi, gestioni e casse
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Presidente della Commissione centrale
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per l’accertamento e la riscossione
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dei contributi agricoli unificati
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Presidenti dei Comitati regionali
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Allegati 4
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Ai
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Presidenti dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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Legge 23.12.2000, n. 388, all’art.80, comma
2. Congedi per gravi e documentati motivi
familiari. Indennizzabilità fino a due anni
delle relative assenze ai genitori o, in caso di
loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi
di soggetti handicappati in situazione di gravità.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
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SOMMARIO:
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Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso
di loro decesso, ai fratelli o sorelle
conviventi di soggetti handicappati in
situazione di gravità spettano alternativamente
congedi"straordinari" per la durata
massima complessiva di due anni nell’arco
della vita lavorativa.
I congedi suddetti, per i lavoratori
dipendenti da privati datori di lavoro, sono
indennizzati dall’INPS nella misura
dell’ultima retribuzione, con un massimo di 70
milioni annui per le assenze di durata annuale.
Per le assenze di durata inferiore, il massimo
indennizzabile è proporzionalmente ridotto.
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- GENERALITÀ
La legge 23.12.2000, n. 388,
all’art.80, comma 2, ha aggiunto, dopo il comma 4
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il
seguente articolo 4-bis.:
"La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire
dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della predetta legge n. 104 del 1992 per
l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 del presente articolo
entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino ad un importo
complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il
congedo di durata annuale. Detto importo è
rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di
lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione
per le prestazioni di maternità, l'indennità di
cui al presente comma è corrisposta con le modalità
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da
entrambi i genitori, anche adottivi, non può
superare la durata complessiva di due anni; durante
il periodo di congedo entrambi i genitori non
possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo".
Per la prima attuazione di quanto
previsto dalla legge suddetta, ai fini
dell’erogazione dell’indennità connessa alla
fruizione del "congedo straordinario"
(come nel corso della presente circolare sarà
definito) di cui trattasi, concedibile a far tempo dal
1°.1. 2001, si forniscono le indicazioni che
seguono.
Si precisa poi che il riferimento
a persone handicappate senza altra specificazione si
intende comunque effettuato, nel prosieguo della
presente circolare, sempre a soggetti in
situazione di gravità, non ricoverati a tempo
pieno in strutture specializzate.
- SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno titolo a fruire dei benefici in
argomento i lavoratori dipendenti:
- genitori, naturali o adottivi, (il
diritto non è riconoscibile agli affidatari) di
soggetti handicappati per i quali è stata accertata,
ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge
104/92, da almeno 5 anni, la situazione di gravità
contemplata dall’art.3, comma 3, della medesima
legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici
di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
predetta legge n. 104 del 1992 (1).
A parte il requisito temporale
(riconoscimento da almeno 5 anni) sono richieste
quindi le stesse condizioni che consentono ai
genitori stessi di fruire dei permessi di cui alla
legge 104/92, compresa quella che prevede che il
soggetto non sia ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
La fruizione del beneficio in
questione spetta in via alternativa alla madre o al
padre, con l’ovvia conseguenza che il beneficio non
può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi
i genitori.
Ciò premesso, in analogia a quanto
previsto per la fruizione dei permessi di cui
all’art. 33 della 104 citata -anche a seguito delle
innovazioni introdotte con la legge 53/2000- (v. circ.
n. 133/2000) per l’ottenimento dell’assegno in
oggetto non è richiesta la convivenza con il figlio.
Se trattasi di figlio minorenne è
senz’altro possibile fruire del beneficio in
questione anche se l’altro genitore non lavora; se
invece il figlio, convivente con entrambi i
genitori, è maggiorenne e l’altro genitore
non lavora non è possibile ottenere il beneficio di
cui trattasi a meno che non ricorrano i requisiti e le
condizioni di cui alla circolare n. 133/2000, punti
2.4. e 2.5, relativi alla dimostrazione
dell’impossibilità, da parte del genitore che non
lavora, di prestare assistenza.
Sempre in analogia con i criteri
della circolare succitata, se il richiedente (padre o
madre) non è convivente con il figlio maggiorenne
handicappato, occorre che l’assistenza sia prestata
in via continuativa ed esclusiva dal richiedente
stesso (v. circ. citata, punti 2.3.1 e 2.3.2).
- Il diritto è riconoscibile -sempre
alternativamente- anche a fratelli o sorelle (ovviamente
anche "adottivi") del soggetto
handicappato grave (sempre che sia riconosciuto come
tale da almeno 5 anni e non sia ricoverato a tempo
pieno) in caso di decesso di entrambi i genitori
di quest’ultimo; a differenza del diritto dei
genitori, è richiesta la convivenza con il
soggetto handicappato a prescindere dal fatto che
quest’ultimo sia maggiorenne o minorenne.
Trattandosi di "parenti", ferma restando
la necessità, appena menzionata, della convivenza,
sono richieste le altre condizioni previste per il
riconoscimento dei permessi della legge 104 a favore
dei "parenti". Il limite di due anni di
fruizione è quello complessivo tra tutti i fratelli
e sorelle e vale nell’arco della vita lavorativa
di tutti gli interessati.
Destinatari della provvidenza erogata
dall’Istituto per il congedo straordinario di cui
trattasi, sono anche (purché si tratti di dipendenti da
datori di lavoro privati) i genitori -oppure, nel
suddetto caso di decesso, fratelli o sorelle- di
soggetto handicappato appartenenti a categorie
professionali per le quali non è prevista
l’assicurazione per maternità, ai quali non vengono
invece, come è noto, riconosciute a carico dell’INPS
le prestazioni economiche per permessi ex art. 33
citato.
L’indennità in oggetto non è
riconoscibile ai lavoratori domestici e ai lavoratori a
domicilio, a cui, come è noto, non sono riconoscibili i
permessi di cui alla legge n. 104/92.
Si fa riserva di comunicazioni per
quanto si riferisce ai lavoratori a termine, compresi
quelli agricoli e quelli stagionali.
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è riconoscibile per
la durata massima complessiva, nell’arco della vita
lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il
limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi
diritto, per ogni persona handicappata. La prestazione
stessa può essere frazionata (v. punto 4).
Si sottolinea che comunque i periodi
di congedo straordinario di cui trattasi rientrano nel
limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di
due anni di permesso, anche non retribuito, "per
gravi e documentati motivi familiari"(il testo
completo dell’art. 4 è riportato ad ogni buon conto
nell’allegato 1). Trattandosi di limite massimo
individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che
nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi
riguardanti esclusivamente la propria persona e non il
figlio handicappato), ad es., di un anno e quattro mesi
di permessi anche non retribuiti "per gravi e
documentati motivi familiari", il congedo
straordinario di cui trattasi potrà essere riconosciuto
solo nel limite di otto mesi: naturalmente la differenza
fino ai due anni -e cioè un anno e quattro mesi- potrà
invece essere riconosciuta all’altro genitore che non
avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li
avesse chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole
valgono per i fratelli dei soggetti handicappati in caso
di decesso dei genitori.
Lo spirito e le finalità della legge
portano a concludere che in caso di pluralità di figli
handicappati il beneficio spetta per ciascun figlio
handicappato, sia pure con i limiti previsti dalle
disposizioni impartite, a seguito di parere del
Consiglio di Stato, per la fruizione dei permessi ex
lege 104 circa la necessità che sia
rigorosamente riconosciuta, tramite accertamento
sanitario, l’impossibilità di assistenza di ambedue i
figli usufruendo di un solo congedo straordinario; a
proposito della pluralità di figli portatori di
handicap, va peraltro tenuto conto che, dovendosi
considerare il congedo straordinario in parola,
compreso, come detto, nell’ambito massimo di due anni
di permessi "per gravi e documentati motivi
familiari", non è mai possibile per lo stesso
lavoratore fruire del "raddoppio":
infatti, utilizzati i due anni per il primo figlio, avrà
esaurito anche il limite individuale per "gravi e
documentati motivi personali". La accennata
possibilità di fruizione di ulteriori periodi biennali
per altri figli handicappati è dunque ipotizzabile solo
per l’altro genitore (ovvero, nei casi previsti, per i
fratelli o sorelle), con decurtazione di eventuali
periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi
e documentati periodi familiari. Lo spirito e le finalità
della legge, invece, escludono che il beneficio in
argomento sia concedibile se la persona handicappata da
assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel
periodo di godimento del congedo da parte degli aventi
diritto (genitori o fratelli o sorelle in caso di morte
dei genitori).
4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità è corrisposta nella
misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè
quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che
precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti
non riferibili al solo mese considerato (2), e cioè
quelli relativi a tredicesima mensilità, altre mensilità
aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.),
sempreché la stessa, rapportata ad un anno sia
inferiore o pari al limite di 70 milioni di Lire,
pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 -v. in
appresso). In pratica, ai fini del limite massimo di
erogabilità, la retribuzione del mese preso a
riferimento (comprensiva della quota parte di
tredicesima mensilità, ecc.), se il mese è lavorato
a tempo pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per
365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno
bisestile), con un limite giornaliero, quindi (anno
2000), di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece nel mese
preso a riferimento l’attività è stata svolta in
regime di contratto di lavoro a part time
verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va
divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi
quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo
di lavoro effettuato: la retribuzione giornaliera così
determinata va raffrontata con il limite massimo
giornaliero sopra indicato (Lire 191.780 per il 2000).
Considerato che, come detto, il
beneficio è frazionabile anche a giorni
(interi), l’indennità (pari alla retribuzione
effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti
massimi annui suddetti di 70 milioni), è da
corrispondere per tutti i giorni per i quali il
beneficio è richiesto.
A proposito della frazionabilità si
precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal
lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità
stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è
necessaria -perché non vengano computati nel periodo di
congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le
domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito
non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del
congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana
corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della
settimana successiva a quella di fruizione del congedo,
né nella fruizione di ferie. Ciò non significa
comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo
al titolo in argomento non possano essere ammessi
periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o
permessi), cosicché sia necessario continuare nella
fruizione di congedo straordinario. Significa invece che
due differenti frazioni di congedo straordinario
intervallate da un periodo feriale o altro tipo di
congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del
numero di giorni riconoscibili come congedo
straordinario anche i giorni festivi e i sabati
(settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le
ferie (o altri congedi o permessi).
Quanto precede vale anche in caso di part
time orizzontale. In caso di variazioni successive
nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo
di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part
time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o
viceversa) la retribuzione va ridimensionata per
adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per
effetto della fruizione del congedo straordinario: la
retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre
quella effettiva con il limite di 70 milioni di Lire
rapportate ad anno -vale a dire con il limite delle
anzidette L. 5.833.333 mensili (comprensive delle
mensilità aggiuntive, ecc.)-; per le frazioni di mese
si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del
4.8.1997, par. 1.
Il beneficio invece non è
riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista
attività lavorativa, come ad es. in caso di part
time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per
frazioni di anno, ai fini del computo del periodo
massimo previsto per la concessione dei 2 anni di
beneficio, l’anno si assume per la durata
convenzionale di 365 giorni.
A partire dall’anno 2002 il limite
di Lire 70.000.000 è rivalutato annualmente sulla base
delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda -da avanzare secondo i
facsimile allegati 2 (mod. hand 4 - congedi straordinari
genitori) e 3 (mod. hand 5 - congedi straordinari
fratelli), che le Sedi avranno cura di riprodurre in
loco (3)- per l’ottenimento del congedo di cui
trattasi va prodotta all’INPS in due copie, una delle
quali deve essere restituita a vista (a stretto
giro di posta, se pervenuta con tale mezzo),
all’interessato con l’attestazione da parte
dell’INPS della ricezione, per la consegna al
datore di lavoro, che è conseguentemente autorizzato,
dal momento della consegna stessa, ad erogare la
prestazione, dopo aver verificato le condizioni di
erogazione sulla base della documentazione presentata.
Eventuali dubbi circa la possibilità di accoglimento
vanno tempestivamente comunicati da parte del datore di
lavoro all’INPS, affinché l’Istituto stesso assuma
le decisioni finali.
L’INPS, dal canto suo, una volta
ricevuta la domanda del lavoratore, effettuerà
autonomamente, con la massima tempestività, le
valutazioni di competenza, comunicando con
immediatezza all’interessato e al suo datore di
lavoro i motivi che dovessero ostare al riconoscimento
del beneficio richiesto. Non è, in sostanza, previsto
un provvedimento esplicito di "autorizzazione"
nell’ipotesi di esito positivo delle valutazioni
anzidette.
Sulla domanda deve essere ovviamente
indicato il periodo di congedo che si intende fruire. In
caso di modifica del periodo in precedenza fissato, deve
essere presentata, con le modalità sopra indicate, una
nuova domanda, rettificativa della precedente.
Con la domanda deve essere prodotta
dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito
del beneficio, con impegno a comunicare all’INPS ed al
datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con
l’indicazione dei periodi fruiti. Dovrà essere
riportata con chiarezza la denominazione del relativo
datore di lavoro e, possibilmente, il numero di
posizione INPS dello stesso, qualora si tratti di datore
di lavoro privato.
Alla domanda va allegata la
documentazione (anche in copia dichiarata autentica)
relativa al riconoscimento della gravità
dell’handicap, a suo tempo rilasciata dalla
commissione medica della competente ASL, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della legge 104/92, con
dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che
nel frattempo non sono intervenute variazioni nel
riconoscimento della gravità dell’handicap stesso
ed impegno a comunicare qualsiasi variazione che possa
avere riflessi sul diritto al congedo.
Si ricorda che l’accertamento della
gravità dell’handicap deve essere stato effettuato
dalla competente commissione ASL da almeno 5 anni. Fa
fede a tale proposito la data di rilascio del
provvedimento, salvo che sulla certificazione non sia
indicata una diversa decorrenza.
Non è necessario presentare
nuovamente la documentazione qualora l’accertamento
sanitario suddetto sia già in possesso dell’Istituto
per una precedente domanda presentata allo stesso e al
datore di lavoro: è sufficiente dichiarazione in tal
senso, unitamente a quella relativa alla permanenza
delle condizioni di gravità.
Il congedo straordinario e le
relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data
indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata
dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e
all’INPS) (4), che in ogni modo è tenuto ad
accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro
60 giorni dalla richiesta dell’interessato.
- MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ
L’indennità per il congedo in
questione è anticipata dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti
di maternità, vale a dire con possibilità di
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Tale possibilità è prevista per i
soli datori di lavoro privati, compresi
quelli non tenuti al versamento della contribuzione per
i trattamenti economici di maternità.
Per quanto riguarda i lavoratori
agricoli a tempo indeterminato, conformemente al sistema
di cui all’art.1 della legge 33/80, il pagamento deve
essere effettuato direttamente dall’INPS; le relative
istruzioni verranno fornite a parte.
6.1. Istruzioni per i datori di
lavoro che operano con il sistema del DM10/2
Ai fini della compilazione del mod.
DM10/2, i datori di lavoro indicheranno l'importo
dell'indennità in argomento in uno dei righi in bianco
del quadro "D" utilizzando il codice di nuova
istituzione "L070", preceduto dalla
dicitura "IND. CONG. art.80 L.388/2000".
Con la stessa denuncia contributiva i
datori di lavoro provvederanno a conguagliare anche le
eventuali indennità afferenti ai periodi di paga a
partire da "GENNAIO 2001"
Nella denuncia interessata dalle
operazioni di conguaglio delle indennità ex art.80 L.388/2000,
i datori di lavoro provvederanno, altresì, ad indicare
il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono le
indennità in parola, riportandolo in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2,
preceduto dal codice di nuova istituzione "CS01",
e dalla dicitura "CONG. STRAORD."
Stante la finalità statistica di
tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle "GIORNATE",
"RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO".
Nelle ipotesi in cui il lavoratore
richieda al datore di lavoro la trasformazione delle
giornate di assenza per le quali ha percepito
l’indennità ex art. 80 lege n. 388/2000 in
"ferie" o permessi di altro genere (v.
successivo punto 7), con la denuncia afferente il
periodo in cui viene richiesta la trasformazione, il
datore di lavoro provvederà alla restituzione delle
somme anticipate a titolo di "congedo
straordinario".
L’importo da restituire dovrà
essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla dicitura
"REST.CONG.STRAORD." e dal codice di nuova
istituzione "M070". Nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle "GIORNATE",
"NUMERO DIPENDENTI" e
"RETRIBUZIONI".
7. COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO
STRAORDINARIO CON ALTRI PERMESSI
La legge finanziaria prevede
esplicitamente che "durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici
di cui all’art.33 della legge 104/92".
Ciò significa non solo che, come
ovvio, chi fruisce del congedo in questione non può
richiedere durante lo stesso periodo permessi ai sensi
dell’art. 33 suindicato ma che tale facoltà è
preclusa nello stesso periodo anche all’altro genitore
(o all’altro fratello o sorella in caso di
fruizione da parte di tali soggetti).
Significa anche che non è
possibile, prima o dopo la fruizione di un periodo
di congedo straordinario che si riferisca -anche solo
come conseguenza della fruizione del congedo stesso a
cavaliere di due o più mesi- ad una sola parte del
mese, richiedere nell’ambito dello stesso mese
giorni di permesso ex lege 104/92 (5). Nel
caso di fruizione, nell’ambito dello stesso mese
-prima del godimento di un periodo di congedo
straordinario- di permessi di cui alla legge da ultimo
citata, i giorni di permesso utilizzati ai sensi della
legge 104 saranno conteggiati, sempre che sussistano le
altre condizioni (essenzialmente quella del
riconoscimento della gravità dell’handicap da almeno
5 anni), come "congedo straordinario": in tale
ultima ipotesi si dovrà tenere conto, se necessario,
dei criteri illustrati al punto 4), terzo capoverso.
E’ comunque fatta salva la possibilità per il
lavoratore stesso di richiedere al datore di lavoro la
trasformazione delle suddette giornate di assenza in
"ferie" o permessi di altro genere, retribuiti
o meno: in ogni caso le indennità a carico INPS per le
giornate come sopra non riconoscibili devono essere
recuperate per il tramite del datore di lavoro.
Quanto precede vale anche nel caso in
cui i permessi stessi vengano richiesti nell’ambito
dello stesso mese dal secondo genitore (o, nei casi
previsti, fratello o sorella), prima o dopo la fruizione
del periodo frazionato di congedo straordinario da parte
dell’altro.
Perciò, ad es., se un congedo
straordinario viene chiesto dal 24.1. al 5.4., non
potranno essere riconosciuti, né alla madre né al
padre, giorni di permesso ex lege 104, sia nel
mese di gennaio che in quello di aprile (oltre che in
quelli di febbraio e marzo).
Il verificarsi, per lo stesso
soggetto, durante il "congedo
straordinario", di altri eventi che di per sè
potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non
determina interruzione nel congedo straordinario. In
caso di malattia o maternità è però fatta salva una
diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o
della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del
congedo straordinario, interruzione che può comportare
o meno, secondo le regole consuete, l’erogazione di
indennità a carico dell’INPS; in tal caso la
possibilità di godimento, in momento successivo, del
residuo del congedo straordinario suddetto, è
naturalmente subordinata alla presentazione di nuova
domanda (v. par. 4). A proposito della indennizzabilità
o meno dell’evento di malattia o di maternità che
consente l’interruzione del congedo straordinario si
sottolinea in particolare che, considerato che la
fruizione del congedo straordinario comporta la
sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è
riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60
giorni (6) dall’inizio della sospensione (in linea di
massima coincidente, come è noto, con l’ultima
prestazione lavorativa).
L’astensione facoltativa da
parte dell’altro genitore, per il medesimo
figlio handicappato e nello stesso periodo in cui il
primo genitore è in godimento del congedo
straordinario, non è ammissibile in quanto l’alternatività
di cui alla disposizione in esame si riferisce anche al
godimento di benefici diretti al medesimo fine, da parte
dell’altro genitore.
8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La disposizione in esame prevede che
"il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa", che spetta, come l’indennità
"fino ad un importo complessivo massimo di lire 70
milioni annue per il congedo di durata annuale".
Sull’argomento si fa riserva di
istruzioni a parte.
9. NORME CONTABILI
Per l'imputazione contabile
dell'indennità percepita durante la fruizione del
congedo straordinario di cui si tratta, stante la sua
natura di prestazione a sostegno della famiglia con
onere a carico dello Stato e quindi da evidenziare, come
già precisato con circolare n. 206 dell'11.12.2000,
nella contabilità separata " GAT "
nell'ambito della "Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali", sono stati istituiti i seguenti
conti:
- GAT 30/06 - se anticipata dai datori di lavoro, di
competenza degli anni precedenti:
- GAT 30/86 - se anticipata dai datori di lavoro, di
competenza dell'anno in corso;
- GAT 30/07 - se erogata direttamente dall'Istituto,
di competenza degli anni precedenti;
- GAT 30/87 - se erogata direttamente dall'Istituto,
di competenza dell'anno in corso;
- GAT 10/35 - per la rilevazione del debito e dei
conseguenti pagamenti nei casi di erogazione
diretta da parte dell'Istituto.
Per la rilevazione di eventuali
recuperi delle indennità in argomento è stato
istituito il conto GAT 24/34. In corrispondenza di tale
conto è stato istituito il codice di bilancio " 87
" con il quale sarà aggiornata la procedura
"recupero crediti per prestazioni".
Al predetto conto verranno imputati,
da parte della procedura DM, anche eventuali recuperi
effettuati al suddetto titolo dai datori di lavoro.
Gli importi relativi alle partite di
che trattasi che alla fine dell'esercizio risultino
ancora da definire, saranno imputati, mediante la
ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita
dalla suddetta procedura, al conto esistente GAT 00/30.
Il suddetto codice di bilancio con la
denominazione: "Indennità derivante da congedo
straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000" dovrà
essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare,
nell'ambito del partitario del conto GPA 00/69, i
crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Inoltre, le eventuali somme non
riscosse dai beneficiari dovranno essere evidenziate
nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 e
contraddistinte dal codice di bilancio di nuova
istituzione " 87 - Somme non riscosse dai
beneficiari - indennità derivante da congedo
straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000".
Al termine dell'esercizio le partite
in argomento che risultino ancora da definire dovranno
essere imputate al conto GAT 10/36.
Nell'allegato n. 4 si riportano i
conti di nuova istituzione GAT 10/35, GAT 10/36, GAT
24/34, GAT 30/06, GAT 30/07, GAT 30/86 e GAT 30/87.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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____________________________________
- Il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 33
della l. 104 -che come è noto, sono applicabili
solo fino al terzo anno di età del bambino- è
certamente improprio per situazioni di handicap
grave accertato da almeno cinque anni: il
riferimento stesso deve intendersi perciò operato
solo ai fini dell’individuazione dei soggetti
titolari del diritto al congedo straordinario.
- Si ricorda che gli emolumenti di cui trattasi
sono da calcolare "pro quota"
(vale a dire "in frazioni"), anche
se gli stessi sono stati corrisposti per intero
nel mese considerato ovvero in questo non siano
stati corrisposti affatto: così, ad es., va
comunque calcolata la quota frazionaria di
tredicesima o premi, gratifiche, ecc.. Normalmente
la frazione stessa è pari ad 1/12; se il premio,
gratifica, ecc. spettanti sono riferiti a periodi
inferiori all’anno la frazione si riduce in
proporzione (es.: 1/6 dei premi semestrali).
- La stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando
gli stanziamenti di bilancio previsti per
l’approvvigionamento di modulari.
Per l’allestimento
tipografico dei moduli dovrà essere utilizzato il
formato A3 (cm. 29,7 x 42) in modo che il foglio
ripiegato assuma le dimensioni del formato A4 (cm.
21 x 29,7).
In sostanza, sulla facciata
anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate,
a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla
facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a
destra la pag. 3.
Come può rilevarsi dai moduli
consultabili nel sito INTRANET/INTERNET, il colore
di alcuni riquadri è arancio chiaro per il mod.
hand 4 - congedi straordinari genitori, giallo
chiaro per il mod. hand 5 - congedi straordinari
fratelli.
Ovviamente i moduli possono
essere stampati da P.C., per singola pagina, in
formato A4, utilizzando i "files"
scaricabili dal predetto sito INTERNET/INTRANET.
- Tale comunicazione può essere considerata in
linea di massima sufficiente, salvo diversa
indicazione del lavoratore stesso, per la modifica
del periodo precedentemente fissato.
- Per determinare la non fruibilità dei riposi
giornalieri ex lege 104 nell’arco dello
stesso mese è sufficiente che una parte anche
minima di congedo straordinario cada nell’arco
di un mese.
- In caso di malattia il termine di 60 giorni è
elevato a due mesi, se il computo è più
favorevole,
Allegato
2 (documento in formato pdf)
Allegato
3 (documento in formato pdf)
Allegato 1
Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni
lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermità del coniuge od un parente entro il
secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro
pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di
lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo
non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende
l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al
comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e per le pari opportunità,
provvede alla definizione dei criteri per la fruizione
dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi
del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per
la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al
comma 1.
4.bis. La lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della
predetta legge n. 104 del 1992 per l assistenza del
figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di lire 70
milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto
importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall’anno 2002, sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L’indennità è
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici
di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l’importo
dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è
prevista l assicurazione per le prestazioni di maternità,
l indennità di cui al presente comma è corrisposta con
le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi
i genitori, anche adottivi, non può superare la durata
complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di
cui all’articolo 33 della 5 febbraio 1992, n.104,
fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo articolo.
Allegato 4
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VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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Tipo variazione
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I
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Codice conto
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GAT 10/35
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Denominazione completa
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Debiti per indennità
derivanti dai congedi straordinari di cui
all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000,
da corrispondere direttamente ai beneficiari
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Denominazione abbreviata
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DEB.V/BENEFICIARI INDENN.ART.80
C.2 L.388/2000
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Tipo variazione
|
I
|
| |
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|
Codice conto
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GAT 10/36
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| |
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|
Denominazione completa
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Debiti per somme non riscosse
dai beneficiari per indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000
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|
|
Denominazione abbreviata
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SOMME NON RISC.INDENNITA'
ART.80 C.2 L.388/2000
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| |
|
|
Tipo variazione
|
I
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| |
|
|
Codice conto
|
GAT 24/34
|
| |
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|
Denominazione completa
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Entrate varie - Recuperi e
reintroiti delle indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000
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| |
|
|
Denominazione abbreviata
|
E.V.-RECUP.INDENNITA' ART.80
C.2 L.388/2000
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| |
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|
Tipo variazione
|
I
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|
|
Codice conto
|
GAT 30/06
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| |
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|
Denominazione completa
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Indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000 corrisposte ai
dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza degli anni
precedenti
|
| |
|
|
Denominazione abbreviata
|
IND.ART.80 C.2 L.388/00 AI
DIP.AZ.EX DM 5.2.69-AP
|
| |
|
|
Tipo variazione
|
I
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| |
|
|
Codice conto
|
GAT 30/86
|
| |
|
|
Denominazione completa
|
Indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000 corrisposte ai
dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio
con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5
febbraio 1969, di competenza dell'anno in corso
|
| |
|
|
Denominazione abbreviata
|
IND.ART.80 C.2 L.388/00 AI
DIP.AZ.EX DM 5.2.69-AC
|
| |
|
|
Tipo variazione
|
I
|
| |
|
|
Codice conto
|
GAT 30/07
|
| |
|
|
Denominazione completa
|
Indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000 corrisposte
direttamente ai lavoratori o rimborsate ad
aziende sospese o cessate , di competenza degli
anni precedenti
|
| |
|
|
Denominazione abbreviata
|
IND.ART.80 C.2 L.388/00
CORRISP.DIRETT.AI LAV.-AP
|
| |
|
| |
|
|
Tipo variazione
|
I
|
| |
|
|
Codice conto
|
GAT 30/87
|
| |
|
|
Denominazione completa
|
Indennità derivanti dai
congedi straordinari di cui all'art. 80, comma
2, della legge n. 388/2000 corrisposte
direttamente ai lavoratori o rimborsate ad
aziende sospese o cessate , di competenza
dell'anno in corso
|
| |
|
|
Denominazione abbreviata
|
IND.ART.80 C.2 L.388/00
CORRISP.DIRETT.AI LAV.-AC
|